Cass. civ. sez. I, 13 aprile 2012, n. 5876 - PRODUZIONE TARDIVA DOCUMENTI IN CORTE DI APPELLO Nel rito camerale di cui all'art. 4 comma 12 della legge 898/70 l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine, ma a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte a interloquire sulla tardiva produzione documentale; nel rito camerale in appello, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, deve ritenersi ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce un'esigenza irrinunciabile. Deve invece dichiararsi la nullità della sentenza d'appello, per violazione del principio del contraddittorio, laddove il diniego di assegno divorzile risulta espressamente fondato su fatti nuovi evidenziati dal coniuge mediante il deposito di documenti oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice, in presenza di tempestiva eccezione di inammissibilità della produzione tardiva svolta dalla difesa dell'altro coniuge, e ciò senza che all'udienza camerale lo stesso giudice abbia in proposito consentito l'esplicarsi del contraddittorio mediante il rinvio dell'udienza medesima.
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